Assegno per il nucleo famigliare con tre figli minori

Città di Torino

CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA

Gli assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli minori sono previsti per le famiglie che, durante l’anno per il quale presentano la richiesta, hanno avuto presenti nel proprio nucleo familiare tre figli minori di età. Gli assegni possono essere richiesti per tutti gli anni, o parte di essi, in cui nel nucleo familiare ci siano almeno tre figli minori. Nella richiesta il genitore deve dichiarare il periodo nel quale sono stati presenti contemporaneamente i tre figli minori.
La Legge 6 agosto 2013 n. 97 ha esteso il diritto all’assegno ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. 

Può richiedere l’assegno:

  • chi è genitore naturale e/o adottivo e/o preadottivo di almeno tre minori;
  • chi ha nella propria scheda anagrafica (stato di famiglia) e convive effettivamente con almeno tre minori figli del coniuge;
  • chi ha nella propria scheda anagrafica e convive effettivamente con almeno tre minori di cui almeno uno figlio suo e gli altri del coniuge o viceversa;
  • chi ha nella propria scheda anagrafica e convive effettivamente con almeno tre minori di cui almeno uno figlio suo o del coniuge e gli altri ricevuti in affidamento preadottivo da entrambi o viceversa;

Nei casi eccezionali in cui i minori in affidamento preadottivo non possano essere iscritti nella scheda anagrafica dell’affidatario, a causa di particolari misure di tutela stabilite dall’autorità competente, l’ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo è equiparato all’inizio della coabitazione del minore con l’affidatario.

Nel caso in cui i due genitori presenti nel nucleo non siano sposati, il richiedente potrà richiedere l’assegno solo se genitore naturale, adottivo o preadottivo dei tre minori. 

NON possono presentare la richiesta:

  • coloro che NON sono residenti nel Comune di Torino;
  • coloro che siano stati dichiarati dalla Magistratura sospesi o decaduti dalla potestà genitoriale;
  • i minorenni (possono però presentare la richiesta i loro tutori o genitori);
  • coloro che hanno meno di 16 anni di età;
  • i tutori dei minori. Possono, infatti, presentare la domanda esclusivamente i tutori del genitore richiedente se questi è interdetto;
  • coloro che non hanno in scheda anagrafica e non convivono con i tre minori, ad esempio perché affidati ad una comunità per minori o a terzi;
  • coloro che, pur avendo in scheda anagrafica i tre minori, non convivano effettivamente con questi ultimi, ad esempio perché affidati ad una comunità per minori o a terzi;
  • coloro che, pur avendo i minori a carico IRPEF, non li abbiano nella propria scheda anagrafica in quanto conviventi con l’altro coniuge o con terzi;
  • coloro che hanno nella loro scheda anagrafica e convivono con almeno tre minori figli del proprio convivente con il quale non sono sposati;
  • coloro che hanno nella propria scheda anagrafica e convivono con almeno tre minori di cui almeno uno figlio loro e gli altri del convivente con il quale non siano sposati o viceversa;
  • coloro che hanno nella propria scheda anagrafica e convivono con almeno tre minori di cui almeno uno figlio loro e del convivente e gli altri figli del convivente con il quale non sono sposati o viceversa.

CITTADINANZA
Il genitore richiedente deve essere cittadino italiano, comunitario (anche se può non essere nato in Italia) o se extracomunitario deve essere in possesso di:

  • Status di rifugiato/asilo politico o di protezione sussidiaria oppure ne deve essere in possesso il coniuge (art. 27 del D. lgs n. 251/07);
  • Carta di soggiorno (art. 9 del D.Lgs. 286/98)
  • Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario (artt. 10 e 17 del D.Lgs. 30/07
  • Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 3/07)

I figli e gli altri eventuali componenti del nucleo familiare possono anche non essere cittadini italiani o essere nati all’estero. 

IL NUCLEO FAMILIARE
Il nucleo familiare rilevante per il calcolo dell’ISEE è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico ai fini IRPEF.
La composizione della famiglia deve essere dichiarata per due finalità:

  • per la valutazione della situazione economica.Si dichiarano i redditi ed i patrimoni posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare, che si devono elencare al quadro “B” della dichiarazione, e che sono:
    • tutti coloro che sono iscritti nella scheda anagrafica del richiedente compresi i tre minori;
    • le eventuali altre persone che non sono presenti nella scheda anagrafica del genitore richiedente, ma che sono a carico di qualcuna delle persone di cui al punto a) ai fini del pagamento dell’IRPEF;
    • il coniuge non legalmente separato, ossia separato “di fatto”, anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica del richiedente.
      Costituiscono eccezione a tale regola (e quindi i coniugi separati “di fatto” non devono essere dichiarati dal coniuge richiedente) le seguenti situazioni:
      • quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo ed urgente dell’Autorità Giudiziaria (provvedimento in pendenza di procedimento di separazione);
      • quando il coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
      • quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
      • quando è stata proposta separazione in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità.
    • perché per ottenere l’assegno occorrono queste presenze nella famiglia:
      • il genitore richiedente deve essere residente nel Comune di Torino al momento in cui presenta la richiesta;
      • i figli minori devono essere residenti in Torino ed iscritti nella stessa scheda anagrafica del genitore richiedente (cioè comparire nello stesso stato di famiglia) per tutto il periodo dell’erogazione dell’assegno.
        Gli altri componenti del nucleo familiare possono anche non essere residenti in Torino e non essere iscritti nella stessa scheda anagrafica del genitore richiedente.
        Nuclei familiari che convivono nella stessa abitazione, ma i cui componenti sono iscritti in schede anagrafiche diverse, si considerano in modo distinto ai fini della valutazione della situazione economica e del calcolo degli assegni, se in ciascuno di questi nuclei vi sono tre figli minori.

REDDITI E PATRIMONI DA DICHIARARE
I redditi ed i patrimoni che devono essere dichiarati sono quelli di tutti i componenti del nucleo familiare che al momento in cui si presenta la domanda:

  • sono iscritti nella stessa scheda anagrafica del richiedente (cioè nello stesso stato di famiglia);
  • non sono presenti nella scheda anagrafica del richiedente, ma sono a carico di qualcuna delle persone di cui al punto a) ai fini del pagamento dell’IRPEF;
  • più il coniuge non legalmente separato, ossia separato “di fatto”, anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica del richiedente.

Deve essere dichiarato:

  • il reddito complessivo percepito nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda;
  • il patrimonio (mobiliare ed immobiliare) posseduto al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione compresa la giacenza media.

Al richiedente è consentito dichiarare l’assenza di reddito di un qualsiasi componente del nucleo familiare, quando questi nell’anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva non ha percepito alcun reddito. 

DECORRENZA E CESSAZIONE DEL DIRITTO

Se il calcolo della situazione economica lo consente, il diritto all’assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si è verificata l’iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.
Il diritto cessa se almeno uno dei tre minori viene iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella del richiedente, o, comunque, viene meno la presenza di almeno un minore nella famiglia del richiedente (ad esempio, perché è diventato maggiorenne o perché è stato affidato a terzi). In questo caso, il diritto all’assegno cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza del minore. 

CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE

Nel calcolo della situazione economica del nucleo familiare, i redditi ed i patrimoni dichiarati vengono messi in relazione con il numero dei componenti il nucleo familiare mediante una “scala di equivalenza”.

Le nostre priorità

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